In tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023
Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria (Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)
20 Settembre 2023