In tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato.
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