Atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori (Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2019 – 24 ottobre 2019, sent. n. 43542)

Ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di cui all’ art. 527, co. 2, c.p. occorre che gli atti osceni sino realizzati nei luoghi indicati dalla norma – all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori – e che sia appurato il pericolo che a detti atti assistano minori. Quanto al primo degli elementi costitutivi in parola, per luoghi abitualmente frequentati da minori devono intendersi quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale ovvero per elezione specifica in quanto di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione.

Al contempo, la sussistenza del pericolo che i minori assistano a detti atti osceni deve essere oggetto di una puntuale verifica in sede giudiziale, rappresentando il pericolo un elemento strutturale della fattispecie (cd. reato di pericolo concreto).
Va, pertanto, accertata l’effettiva presenza di minori in uno dei luoghi indicati dalla norma al momento della commissione del fatto, a nulla rilevando che poi concretamente uno o più minori abbiano effettivamente assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò potesse accadere.

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