Sorveglianza speciale: vietate le sole riunioni in luogo pubblico (Cass. Pen., Sez. Un, sent. 28 marzo – 18 novembre 2019, n. 46595)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione accessoria di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del d.lg. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico.

Tale conclusione della Corte si fonda su un’interpretazione “tassativizzante” e costituzionalmente orientata del concetto di “pubbliche riunioni”, limitato alle sole riunioni in luogo pubblico, sicché resta impregiudicata la possibilità per il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di prendere parte a riunioni tenute in luogo aperto al pubblico.

Redazione Autore