La parte pubblica non ha interesse a dedurre in sede di legittimità l’omessa interlocuzione preventiva di cui al d.lg. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3 (declaratoria di particolare tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace) trattandosi di disposizione in rito la cui violazione non determina una nullità assoluta, essendo posta a tutela dell’interesse dell’imputato o della persona offesa (ove esistente).
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