La mancata fermata da parte di chi ha provocato un sinistro stradale non può essere qualificata in termini di mero tentativo (Cass. Pen., sez. IV, sent. 5 novembre – 14 novembre 2019, n. 46213)

La mancata fermata, punita dall’art. 189, comma 1, codice della strada, costituisce una condotta omissiva istantanea e non frazionabile, a cui, peraltro, non deve seguire alcun evento, sicché l’inadempimento all’obbligo giuridico collegato alla provocazione del sinistro si verifica immediatamente e non ne è configurabile, per la sua stessa struttura, una interruzione.

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