La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di non discriminazione nel mercato interno dell’energia e sull’obiettivo ambientale (CGUE, Quinta Sezione, Sentenza 07 novembre 2019, da C-80/18 a C-83/18)

Il principio di non discriminazione, quale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce imposte sulla produzione e lo stoccaggio di combustibile e di rifiuti nucleari, quali le imposte oggetto dei procedimenti principali, alle quali sono assoggettate solo le imprese di produzione di elettricità che utilizzano l’energia nucleare e il cui obiettivo principale consiste non nella tutela dell’ambiente, bensì nell’aumento del volume dei proventi del sistema finanziario dell’elettricità. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, quando l’obiettivo ambientale e le caratteristiche delle imposte ambientali che essa prevede non si concretizzano nella parte vincolante di questa normativa.

Redazione Autore