La Corte EDU si pronuncia in tema di espulsione. Il caso in esame è quello del Sig. N.A. che lamentò il fatto che con l’espulsione di suo padre in Iraq sono stati violati gli artt. 2 e 3 della Convenzione, in quanto a seguito del rimpatrio suo padre trovò la morte. Il governo finlandese fa subito notare come in realtà era stato lo stesso padre a presentare una domanda di rimpatrio volontario. Il richiedente però sottolinea due questioni fondamentali: la prima, che il padre preferì collaborare con le autorità finlandesi tornando volontariamente in Iraq, invece di essere costretto a tornarci comunque, ma in detenzione; la seconda, è che le autorità finlandesi erano a conoscenza del rischio di morte che il padre correva una volta tornato in Iraq. La Corte Edu fa notare come l’art. 3, unitamente all’art. 2, debba essere considerato una delle disposizioni più importanti della Convenzione e valore fondamentale delle società democratiche. La principale preoccupazione della Corte nei casi di espulsione dei richiedenti asilo è “se esistano garanzie efficaci che proteggano il richiedente dal respingimento – diretto o indiretto – verso il paese da cui è fuggito”. Pertanto, l’espulsione di uno straniero da parte di uno stato contraente può dar luogo ad un problema ai sensi dell’art. 3, desumendo quindi la responsabilità dello stato ove siano dimostrati motivi sostanziali che la persona, se espulsa, correrebbe un rischio reale nel trovarsi in quel paese. Nel caso in esame, i giudici di Strasburgo notano come le autorità finlandesi erano consapevoli del rischio di vita che correva il padre del ricorrente una volta in Iraq. Per questi motivi, concludono affermando che le autorità ed i tribunali finlandesi non hanno rispettato gli obblighi loro imposti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione. |