I poteri della Suprema Corte in tema di riformulazione della pena irrogata dal giudice di merito che, in presenza di continuazione, superi la soglia prevista dall’art. 81 c.p. (Cass. Pen., sez. III, sent. 2 luglio – 14 novembre 2019, n. 46370)

Qualora l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base, ritenuta la pena quale risultante dall’applicazione delle circostanze ed aggravanti e dalla comparazione delle stesse ex art. 69 c.p.

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