La Corte Edu si pronuncia sul ricorso di una donna che, allontanata dalla figlia in quanto accusata di complicità in molestie sessuali a danno della medesima, aveva invocato la violazione dell’art.8 Cedu, a causa non solo di tali decisioni, ma anche del successivo ritardo con cui le autorità nazionali avevano consentito il ricongiungimento familiare, una volta archiviate le accuse di violenza sessuale nei suoi confronti.
I Giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, escluso l’inadempimento da parte delle autorità lituane del dovere di garantire il rispetto alla vita privata e familiare della ricorrente, avendo riscontrato che le medesime avevano agito con la necessaria diligenza nel procedimento de quo e che i ritardi nella riconsegna della minore non erano in alcun modo ad esse addebitabili.
Ed invero, le autorità nazionali avevano dovuto dapprima attendere che fosse acclarato il non coinvolgimento della ricorrente nelle presunte molestie sessuali subite da sua figlia. Una volta eliminato tale ostacolo, i tribunali interni avevano ritenuto rispondere al migliore interesse del minore l’immediato ricongiungimento con la madre.
Le autorità, tuttavia, avevano incontrato una pervicace opposizione da parte di altri membri della famiglia nel riconsegnare la minore, riuscendo alla fine ad adottare con successo le misure adeguate a far fronte ad una situazione estremamente delicata come quella profilatasi nel caso di specie.
Di qui la conclusione che non vi è stata alcuna violazione della Convenzione.