In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 581 c.p.p. come novellato dall’art. 1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo di appello con cui si richieda la concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. e che non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto.
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