Lieve entità e stupefacenti: art. 73 co. 5 e attenuante art. 62 n. 4 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 2019 – 17 ottobre 2019, ord. n. 42731)

La IV Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto, stante la contrastante giurisprudenza sul punto, di dover rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’ art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90».

In tema si registra, invero, un contrasto ermeneutico che vede contrapporsi una duplice ricostruzione interpretativo.
A tenore di un primo orientamento, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 c.p., fondata sulla rilevanza economica della violazione, si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto ove questo sia stato già considerato di lieve entità ed inquadrato nella fattispecie dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., con conseguente indebita duplicazione dei benefici sanzionatori. E ciò in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 costituire indice per la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto.

Un indirizzo pretorio contrapposto, sostiene invece che la circostanza attenuante del conseguimento di lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., n. 4 è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, atteso che l’attenuante in parola richiede, rispetto al “fatto lieve”, un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori.

Tanto ciò premesso, si sono ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 618 c.p.p. per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

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