L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto in combinato disposto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell’insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l’ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell’ambito di detto istituto. Questa valutazione non è limitata al controllo delle insufficienze manifeste. Ai fini di tale valutazione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest’ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023
Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria (Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)
20 Settembre 2023