La CEDU sulla libertà di espressione (CEDU, sez. III, sent. 8 ottobre 2019, ric. n. 29097/08)

La Corte EDU evidenzia come nel caso in esame risulta essere pacifico tra le parti il riconoscimento dell’interferenza dello Stato con il diritto alla libertà di espressione del richiedente. I giudici di Strasburgo evidenziano come l’interferenza con questo diritto non “era necessaria in uno stato democratico”, come sancito dall’articolo 10 della convenzione. Questo perché i tribunali nazionali non hanno prestato attenzione al fatto che le dichiarazioni oggetto della restrizione, non erano frutto del richiedente, ma erano state rilasciate da un’altra persona in un’intervista. Inoltre il richiedente aveva registrato e rappresentato accuratamente le parole del terzo, che non erano prive di una base fattuale, avendo agito dunque, in buona fede per fornire informazioni “affidabili e precise” in conformità con l’etica del giornalismo. Per la Corte, il fatto che i tribunali russi non abbiano fornito “motivi particolarmente forti” per questa interferenza che ha seriamente ostacolato un contributo della stampa ad una discussione su questioni di interesse pubblico, è sufficiente per concludere che sono state applicate norme non conformi ai principi incorporati nell’articolo 10 della convenzione.

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