Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. Ne consegue che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione emesso ai sensi dell’art. 131-bis c.p. esaurisce i propri effetti all’interno del circuito giudiziario, mentre alcun pregiudizio ne deriva per l’indagato archiviato ai fini del regolare svolgimento della sua vita di relazione e dei rapporti lavorativi.
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