La Cassazione in tema di diritto alla salute (art.32 Cost.) ribadisce che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. (Cass. Civ., Sez.I, ,sent. 4 febbraio- 15 maggio 2019, n. 12998)

La Suprema Corte di Cassazione, pronunciando sulla facoltà di nomina preventiva di un amministratore di sostegno, ritiene che ne sia possibile la designazione da parte del soggetto interessato pur quando egli sia ancora nel pieno delle sue capacità intellettive e volitive, se la scelta è fatta in previsione della propria eventuale e futura incapacità. La nomina deve farsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo anche al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata in seguito ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie. Dunque l’amministratore di sostegno può disporre, conformemente alle direttive impartite dal soggetto designante, anche relativamente alle cure sanitarie, in considerazione del fatto che il rispetto della persona umana si articola pure nel riconoscimento alla stessa del diritto di decidere in merito all’integralità della propria persona e di determinarsi in maniera preventiva nominando un soggetto che ne faccia le veci in caso di incapacità a rifiutare le cure. Ciò a garanzia della libertà di autodeterminazione del singolo e espressione di dignità umana, in forza del principio personalistico della nostra Costituzione.

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