Evasione e proscioglimento per il reato presupposto (Cass. Pen., Sez. II, sent. 25 giugno – 27 settembre 2019, n. 39828)

Ai fini della configurabilità del delitto di evasione (art. 385 c.p.), la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale, con conseguente irrilevanza di eventuali mutamenti successivi della vicenda processuale sottesa alla fattispecie di evasione.

Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell’imputato degli artt. 385 c.p. e 630 c.p.p., per contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui non è previsto che siano suscettibili di revisione – al pari di quanto avviene per le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione personale ex art. 75 d.lgs. 159/2011 revocata con efficacia ex tunc – le sentenze di condanna divenute irrevocabili per il delitto di evasione nell’ipotesi di sopravvenuto proscioglimento per il reato con riferimento al quale era stata disposta la misura violata.

Ed invero, la richiamata differenza disciplina è giustificata dalla peculiare struttura propria della fattispecie di sorveglianza speciale (art. 75 cit.), la cui legittimazione poggia su di un presupposto ad essa esterno, costituito dal decreto in materia di prevenzione, il venir meno del quale ab origine determina logicamente l’irrilevanza penale della condotta posta in essere dall’agente. Diversamente, nel reato di evasione l’esistenza di un legittimo titolo cautelare al momento della consumazione della condotta di indebito allontanamento, è elemento strutturale ed interno alla previsione criminosa, risultando perciò irrilevanti gli eventuali mutamenti successivi della vicenda processuale sottesa alla fattispecie di evasione, posto che il legislatore richiede quinon già l’accertamento definitivo del reato presupposto, bensì, coerentemente al bene giuridico tutelato, solo un legittimo stato di privazione della libertà personale (“essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato”.

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