Questo contributo si propone di esaminare, a partire dal testo originario della Costituzione italiana, quanto sia attuabile un regionalismo differenziato nel nostro ordinamento e nel rispetto di quali limiti.
Punto di partenza sarà non solo il principio di unità di cui all’art. 5 Cost. ma anche il principio di uguaglianza previsto all’art. 3 e che pure contiene una disposizione contrapposta a quella stessa dell’uniformità. Oltre a sancire, al primo comma, l’uniforme applicazione della legge, al secondo comma, si prevede una “rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale” che l’ordinamento statale nel suo complesso – la Repubblica – deve realizzare tramite anche il decentramento, vale a dire proprio grazie alla differenziazione territoriale.
Alla luce di queste norme si verificheranno allora i limiti che la nostra costituzione pone alla differenziazione considerando in particolare le ‘non-materie’ e le clausole di ‘uniformità’ di cui all’art. 117, comma 2.
This paper is aimed to investigate, starting from the original text of the Italian Constitution, how a diversified Regionalism could be implemented in our State order and abiding by which legal boundaries.
The starting point will be the principle of unity stated by Art. 5 Cost. and also the principle of equality recognised by Art. 3 Cost. which, however, includes a provision opposite to that of uniformity. Besides enshrining, in its first paragraph, the uniform application of the law, in the second paragraph is provided the “removal of economic and social obstacles” operated by the State order as a whole – the Republic – as well by means of the devolution, in other words, actually due to spatial diversification.
In light of these rules, will be consequently verified the boundaries given by our Constitution to diversification, having regard, in particular, to “non-subjects” and ‘uniformity’ clauses according to art.117, second paragraph.