Lettura estensiva del concetto di “quasi-flagranza” (Cass. Pen., Sez. II, sent. 14 giugno – 6 settembre 2019, n. 37303)

In tema di arresto in flagranza, l’art. 382 c.p.p. – nel tratteggiare il requisito della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” – non richiede che la P.G. assista direttamente ai fatti contestati, né che l’individuazione del reo avvenga in maniera non casuale: ciò che rileva è piuttosto la “diretta percezione da parte della [polizia giudiziaria] soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo [arrestato], nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima»”. Deve precisarsi che la nozione di “cose o tracce” non coincide necessariamente con il compendio del reato, purché vi siano elementi di fatto apprezzabili dagli operanti di p.g. Pertanto, in tale novero possono ricomprendersi non solo i tradizionali elementi integranti la nozione di “corpo del reato”, ma certamente anche altri dati di fatto (quali il vestiario descritto dalla vittima) la cui diretta constatazione può fondare con un alto grado di probabilità la colpevolezza dell’arrestato.

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