Droghe leggere: alle SS. UU. la valutazione della ingente quantità (Cass. Pen., Sez. IV, ord. 10 settembre – 19 settembre 2019, n. 38635)

In riferimento ai parametri valutativi della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, co. 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità di sostanza stupefacente), va osservato che sussiste un contrasto tra due soluzioni ermeneutiche opposte da risolversi mediante rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Segnatamente, autorevole precedente in materia è costituito dalla pronuncia delle stesse Sezioni Unite in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150), ove si affermava che l’aggravante della ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. In seguito a detta pronuncia, il quadro normativo di riferimento veniva tuttavia inciso dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge cd. Fini-Giovanardi, cui seguiva la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36 conv. con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 79. All’esito di tale modifica normativa, si registra un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità tra quanti ritengono che la soluzione già adottata dalle Sezioni Unite nel 2012 mantenga validità (per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile) e quanti, al contrario, ritengono di dover modificare i parametri ai fini della valutazione della sussistenza dell’aggravante della ingente quantità (in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa). Suddetto contrasto interpretativo impone la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Redazione Autore