La CEDU sulla violazione sostanziale del diritto alla vita (CEDU, sez. III, sent. 24 settembre 2019, ric. n. 12642/13)

La Corte EDU si pronuncia sul caso proposto da alcuni richiedenti che videro rapiti i loro parenti dalle forze militari russe. A questi non venne data alcuna spiegazione soddisfacente e convincente da parte del governo, nonostante i rapiti fossero sotto il suo esclusivo controllo. Data la mancanza di notizie attendibili, la Corte ritiene che i rapiti possono essere presumibilmente morti a seguito della loro detenzione non riconosciuta. Riscontra pertanto una violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della convenzione che recita: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena». I giudici di Strasburgo ravvisano anche una violazione dell’articolo 3 della convenzione – a causa della sofferenza mentale causata ai richiedenti dalla scomparsa dei loro parenti e ancor di più dalle reazioni e dagli atteggiamenti delle autorità nei confronti della situazione quando è stata posta alla loro attenzione -, ed una violazione particolarmente grave del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, consacrato nell’articolo 5 della convenzione, a causa della illegittimità della detenzione.

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