Ai fini della consegna dell’imputato correlata al mandato d’arresto europeo non è necessaria la ricorrenza di un esatto corrispondente, in Italia, della fattispecie criminosa straniera, essendo sufficiente che il fatto descritto corrisponda, sul piano qualificatorio, ad una delle ipotesi di consegna obbligatoria previste dalla legge o, in alternativa, che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.
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