Ai fini dell’applicabilità dell’art. 117 c.p. è necessaria la conoscibilità della qualifica soggettiva di uno dei concorrenti. (Cass. Pen., sez. VI, sent. 31 gennaio – 7 giugno 2019, n. 25390)


Ai fini dell’applicabilità dell’art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l’estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus. In altri termini, mentre nel caso in cui il concorrente estraneo abbia avuta la conoscenza della qualifica soggettiva dell’intraneo, il contributo offerto dal ·compartecipe è ascrivibile alla norma-cardine in tema di concorso di persone di cui all’articolo 110 del codice penale, nell’ipotesi, invece, della non conoscenza di tale qualifica soggettiva, perché possa addebitarsi il reato più grave all’extraneus è necessario, in un’ottica costituzionalmente orientata tale da garantire il rispetto del principio di colpevolezza, che quest’ultimo abbia ignorata la qualifica “colposamente”, perché cioè tale qualifica avrebbe dovuto essere concretamente “conoscibile” alla stregua di un parametro di giudizio analogo a quello adottato in materia di colpa.

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