La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di riesame delle decisioni giurisdizionali che disattendono il diritto dell’Unione (CGUE, Sez. IV, Sentenza 29 luglio 2019, C-620/17)

La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell’Unione è disciplinata dalle condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), senza tuttavia escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che la decisione abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Nell’ambito dell’applicazione di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della domanda di risarcimento danni valutare, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, disattendendo in modo manifesto il diritto dell’Unione applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della Corte. Il diritto dell’Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale.

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