Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica a un’impresa, come quella coinvolta nel procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di un’attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva, servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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