Il g.i.p. del Tribunale di Agrigento non ha convalidato l’arresto della Comandante della motonave Sea Watch 3 ed ha rigettato l’istanza dell’accusa di applicazione di misura cautelare. Ciò in quanto il Giudice ha ritenuto non sussistente la fattispecie contestata di cui all’art. 110 del Codice della navigazione e scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. l’ulteriore fattispecie di cui all’art. 337 c.p. Quanto al reato di cui all’art. 1100 del codice della navigazione, si è ritenuto che il fatto non sussista ove l’atto di resistenza sia commesso dal comandante di una nave avverso unità navali della Guardia di Finanza nell’ambito delle acque territoriali, riferendosi la dizione “navi da guerra” solo alle imbarcazioni operanti al di fuori delle acque territoriali. In secondo luogo, la condotta del comandante di una nave che ponga in essere una manovra pericolosa nei confronti di pubblici ufficiali situati a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, pur configurando astrattamente il reato di cui all’art. 337 c.p., può essere scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p., qualora il soggetto abbia agito nell’adempimento di un dovere derivante dall’obbligo di conformarsi alle norme di diritto internazionale (fattispecie relativa all’attività di salvataggio in mare di naufraghi). Pertanto, deve ritenersi che l’atto di resistenza verso un pubblico ufficiale compiuto per operare il salvataggio in mare di naufraghi comporta il riconoscimento della scriminante dell’adempimento di un dovere.
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