Un regime carcerario che prevede la reclusione in celle dalle dimensioni inferiori a tre metri quadrati può non configurare quel regime carcerario umanamente degradante che impedisce di dare esecuzione alla consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo. Nel caso, invero, in cui sia assicurato un trattamento nel suo complesso umanamente accettabile (es. adeguate ore di aria), la violazione dell’esplicita prescrizione spaziale deve ritenersi compensata, non sussistendo pertanto alcun contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 18, lett. h) della legge italiana n. 69/2005 che ha dato attuazione della decisione quadro 2002/584/Gai, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
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