Un regime carcerario che prevede la reclusione in celle dalle dimensioni inferiori a tre metri quadrati può non configurare quel regime carcerario umanamente degradante che impedisce di dare esecuzione alla consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo. Nel caso, invero, in cui sia assicurato un trattamento nel suo complesso umanamente accettabile (es. adeguate ore di aria), la violazione dell’esplicita prescrizione spaziale deve ritenersi compensata, non sussistendo pertanto alcun contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 18, lett. h) della legge italiana n. 69/2005 che ha dato attuazione della decisione quadro 2002/584/Gai, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024