L’articolo 2, lettera j), e gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che il ricorso da parte del professionista a una modalità di stipulazione o di modifica dei contratti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale il consumatore deve assumere la decisione definitiva di natura commerciale in presenza di un corriere, all’atto di consegna del modello contrattuale, senza poter consultare liberamente il suo contenuto durante la visita di detto corriere, non costituisce una pratica commerciale aggressiva in ogni caso; non costituisce una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento per il solo fatto che non siano stati inviati al consumatore in anticipo e in modo individuale, segnatamente mediante messaggio di posta elettronica o spedizione al suo domicilio, tutti i modelli contrattuali, qualora tale consumatore abbia avuto la possibilità, prima della visita del corriere, di consultare il loro contenuto, e costituisce una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento, segnatamente, qualora il professionista o il suo corriere adottino comportamenti sleali che hanno l’effetto di esercitare una pressione sul consumatore in modo da limitare considerevolmente la sua libertà di scelta, come i comportamenti che possono risultare importuni per detto consumatore o perturbano la sua riflessione sulla decisione di natura commerciale da assumere.
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