Accesso alla pma per una coppia di donne: sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Con l’ordinanza in esame, Il Tribunale di Pordenone solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 5 e 12 della legge n. 40/2004 per violazione delle seguenti disposizioni costituzionali:

– art. 2 Cost., poiché tale esclusione dall’accesso a tali tecniche di PMA delle coppie composte da soggetti dello stesso sesso non garantisce il diritto fondamentale alla genitorialità (consistente nell’aspirazione ad avere un figlio) dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali.

– art. 3 Cost., poiché escludere le coppie di donne costituisce una discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sulle condizioni economiche dei cittadini. 

– art. 31, co.2, Cost., per il contrasto con il principio costituzionale di tutela della maternità.

– art. 32, co. 1, Cost., in quanto il diritto tutelato da tale ultima disposizione è “comprensivo anche della salute psichica… la cui tutela deve essere in grado pari a quello della salute fisica … in relazione a questo profilo è infatti certo che l’impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al proprio partner mediante ricorso alla PMA di tipo eterologo possa incidere negativamente in misura anche rilevante sulla salute della coppia”.

– art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli articoli 8 e 14 Cedu

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