È irragionevole il requisito della “lunga residenza” per i cittadini extracomunitari al fine di accedere al contributo per il pagamento del canone di locazione concesso agli indigenti (Corte cost. sent., 20 giugno 2018 – 20 luglio 2018, n. 166)

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione dell’art. 3 Cost. Il censurato art. 11, comma 13, prevede, dunque, solo per gli «immigrati» una certa durata della residenza, tanto a livello nazionale quanto in territorio regionale; per i cittadini italiani ed europei tale requisito non è richiesto, mentre restano fermi i criteri di carattere economico e l’attestazione di un contratto di locazione registrato, come si desume dall’art. 2 della citata legge n. 431 del 1998. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta che la disposizione censurata introduce una irragionevole discriminazione a danno dei cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea, richiedendo solo ad essi il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire dalla sentenza n. 432 del 2005, il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento (sentenza n. 133 del 2013). Tuttavia, la scelta legislativa non è esente da vincoli di ordine costituzionale. Il criterio dei “dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale” – richiesti dal censurato art. 11, comma 13, d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 – costituiscano una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei, al fine dell’accesso al contributo al pagamento del canone di locazione da parte degli stranieri cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, così da violare il dedotto parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost.

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