Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, è incostituzionale. Tale previsione, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido, servizio che risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa. Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri.
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