Il d.lgs. n. 7 del 2016 ha, infatti, espunto dal novero dei fatti penalmente significativi solo quelli che integravano il vecchio delitto di danneggiamento semplice, previsto dal primo comma del previgente art. 635 cod. pen., trasformando correlativamente le pregresse ipotesi di danneggiamento aggravato, delineate dal secondo comma, in fattispecie autonome di reato. In questo contesto, il danneggiamento continua, quindi, a costituire illecito penale – punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata (reclusione da sei mesi a tre anni) – non solo se commesso con le modalità di azione alle quali fa riferimento il rimettente (primo comma del nuovo art. 635 cod. pen., corrispondente ai numeri 1 e 2 del secondo comma della norma anteriore), ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati (secondo comma del nuovo art. 635 cod. pen., corrispondente ai numeri 3, 4, 5 e 5-bis del secondo comma della norma sostituita). Il numero 7) dell’art. 625 cod. pen. prevede, a sua volta, una circostanza aggravante speciale del delitto di furto ove il fatto sia commesso (oltre che «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento») su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». Secondo l’orientamento giurisprudenziale predominante, tale disposizione deve ritenersi riferibile – anche per quanto attiene al genus delle cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» – non soltanto ai beni mobili, ma anche ai beni immobili. Ai fini dell’applicazione della norma, infatti, deve aversi riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose, e non anche alla natura (mobiliare od immobiliare) delle stesse, che rileva unicamente al fine della realizzazione del delitto di furto. Vi è, dunque, in conclusione, un’ampia gamma di ipotesi nelle quali il danneggiamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati – vale a dire dei beni il cui deturpamento o imbrattamento è penalmente represso dal denunciato art. 639, secondo comma, cod. pen. – continua a costituire illecito penale (più severamente punito), anche se realizzato senza violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili.
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