Le regole prudenziali dell’Unione europea in materia bancaria – in particolare sulle condizioni per computare le azioni nel capitale primario delle banche – non lasciano al legislatore nazionale alcuna facoltà di scelta tra le due presunte “opzioni”, ossia la limitazione quantitativa del rimborso del socio recedente e il suo rinvio, ma gli impongono di attribuire alla banca il potere di adottarle entrambe. Solo così le azioni possono essere considerate strumenti del capitale primario di classe 1. Pertanto, la censura al decreto sulle banche di aver preferito la soluzione più onerosa per il socio recedente è infondata, dal momento che il legislatore non aveva margini di scelta.
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