E’ illegittimo l’art. 656, c. 5, c.p.p. nella parte in cui si prevede la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. (Corte cost., sent. 6 febbraio 2018 – 2 marzo 2018, n. 41)

L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Mancando di elevare il termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva da tre a quattro anni, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell’affidamento in prova allargato, il legislatore ha leso l’art. 3 Cost. Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato.

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