Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del decreto legge n. 73/2017 in materia di vaccinazioni obbligatorie (Corte Cost. sent., 22 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, n. 5)

L’adozione di misure finalizzate al passaggio dalla raccomandazione all’obbligo di vaccinazione è una scelta spettante al legislatore nazionale. Valutata alla luce del contesto attuale, data da un progressivo calo delle coperture, non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione. Il legislatore, infatti, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della forza, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l’obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dalle leggi dello Stato, “sono state raccomandate”. Inoltre, la legge di conversione è sensibilmente ridotta le sanzioni amministrative pecuniarie, favorendo al contempo un’adesione informata e consapevole. Infine, la mancata vaccinazione non è l’impossibilità di iscrizione alla scuola dell’obbligo per i minori.

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