La Consulta torna sul tema dell’interpretazione dell’art. 111 in materia di impugnabilità per motivi di giurisdizione delle sentenze del Consiglio di Stato. (Corte cost. sent., 5 dicembre 2017 – 18 gennaio 2018, n. 6)

La tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Costo. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errori in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una evoluzione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Ad avviso della Corte, la corretta espressione dell’art. 111, ottavo comma, Costo. e il suo ruolo determinante, è stato evidenziato nella sentenza n. 204 del 2004 in cui è infatti rilevato che l’unità funzionale non coinvolge unità organica delle giurisdizioni, e che ho costitutivo, in casi di giurisdizione esclusiva, dei diritti soggettivi ad essi inestricabilmente connessi (nello stesso senso, sentenza n. 77 del 2007). A tal proposito, la giurisprudenziale della Cassazione è la tesi sulla base di considerazioni prive di fondamento o estraneo ad una questione qualificabile come propria primazia del diritto comunitario, l’effettività della tutela, il giusto processo e l’unità funzionale della giurisdizione. assetto al potere, i diritti soggettivi e inestricabilmente connessi (nello stesso senso, sentenza 77 del 2007). A tal proposito, la giurisprudenziale della Cassazione è la tesi sulla base di considerazioni prive di fondamento o estraneo ad una questione qualificabile come propria primazia del diritto comunitario, l’effettività della tutela, il giusto processo e l’unità funzionale della giurisdizione. assetto al potere, i diritti soggettivi e inestricabilmente connessi (nello stesso senso, sentenza 77 del 2007). A tal proposito, la giurisprudenziale della Cassazione è la tesi sulla base di considerazioni prive di fondamento o estraneo ad una questione qualificabile come propria primazia del diritto comunitario, l’effettività della tutela, il giusto processo e l’unità funzionale della giurisdizione.

Redazione Autore