Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE. Tuttavia, l’ordine di accompagnamento coattivo, che assiste il respingimento, deve per la sua natura di atto urgente, essere eseguito con immediatezza, e per questa ragione dà luogo, con la sua emissione, a una restrizione della libertà personale dello straniero, tutelata dall’art. 13 Cost. Di conseguenza è necessario che il legislatore intervenga sul regime giuridico dell’istituto, introducendo una disciplina conforme all’art. 13, comma terzo, Cost.
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