Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p. nella parte in cui non prevede che le garanzie ivi previste riguardino anche il prelievo di reperti utili alla ricerca del DNA (Corte cost. sent., 26 settembre 2017 – 15 novembre 2017, n. 239)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p., ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. La Corte di Cassazione in modo costante distingue il “rilievo”, che comprende la raccolta o il prelievo dei dati pertinenti al reato, dall’ “accertamento tecnico”, che riguarda, invece, il loro studio e la loro valutazione critica. Il solo fatto che abbia ad oggetto rilievi o prelevamenti di reperti “utili per la ricerca del DNA” non modifica la natura dell’atto di indagine e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto dall’art. 360 cod. proc. pen., costituito dalla nomina di un consulente, dall’avviso all’indagato, alla persona offesa e ai difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico, dalla possibilità per l’indagato di promuovere un incidente probatorio, con il divieto per il pubblico ministero di procedere agli accertamenti “salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti”.

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