La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione EDU in tema di diritto a un giusto processo entro un termine ragionevole nel caso di un imputato condannato sulla base della dichiarazione resa da un testimone che sosteneva di essere stato da lui aggredito, ma la cui deposizione non era stata assunta in giudizio perché nel frattempo resosi latitante in un processo a suo carico. Per i giudici di Strasburgo, affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio. Pertanto, l’assenza di un testimone deve essere giustificata da un motivo serio pertanto, laddove un provvedimento di condanna si fondi unicamente o in misura determinante sulla deposizione di un testimone assente, i diritti della difesa hanno subito restrizioni incompatibili con le garanzie prescritte dall’art. 6 della Convenzione.
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