L’applicazione del contributo di solidarietà è rimessa all’autonomia decisionale dell’organo (Corte cost. sent., 26 settembre – 12 ottobre 2017, n. 213)

Va dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» in quanto l’art. 487 non impone affatto l’applicazione del «contributo di solidarietà» così come disciplinato dal comma 486, bensì prevede che i soggetti destinatari, tra i quali (per quanto qui interessa) gli «organi costituzionali», versino al bilancio dello Stato «i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486 , […] nell’esercizio della propria autonomia». Il comma 487, dunque, non prescrive, di per sé, alcuna “trattenuta” pensionistica, come invece dispone il comma 486, bensì demanda all’autonomia degli organi costituzionali di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale. Ciò deve avvenire in base ai «principi di cui al comma 486» traducendosi in una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati.

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