L’art. 516 cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per il contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
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