I servizi farmaceutici sono principi fondamentali in materia di tutela della salute non valutabili dalla discrezionalità del legislatore regionale (Corte cost. sent., 21 marzo 2017 – 7 aprile 2017, n. 66)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 in quanto determina un ampliamento del novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare prestazioni analitiche (rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale), includendovi quelli a cui la legislazione statale permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali, ponendosi così in chiaro contrasto con l’interposta legislazione statale. La giurisprudenza costituzionale, infatti, è costante nel ritenere che i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all’organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscano «principi fondamentali» in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, «che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali» (ex multis sentenza n. 255 del 2013).

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