T.A.R. Campania: nelle scuole paritarie le ore di sostegno aggiuntive rispetto al minimo previsto sono a spese dei genitori(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 giugno 2016, n. 3089)

I giudici amministrativi partenopei, nella sentenza in epigrafe, hanno sancito che all’interno delle scuole paritarie, i genitori degli alunni disabili sono tenuti a pagare di tasca loro le ore di sostegno aggiuntive rispetto al minimo previsto dall’apposita convenzione, poiché nonostante il ricorrente avesse censurato l’illegittimità del diniego opposto della struttura scolastica ad un’estensione gratuita delle ore di presenza dell’insegnante di sostegno, sulla base di una nota pronuncia della Corte costituzionale, la n. 80/2010, con la quale è stata dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 413, legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché il c. 414 dello stesso art. 2, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Purtroppo – ha fatto notare il Collegio giudicante campano – l’assunto dei motivi di doglianza nel ricorso presuppone una totale equiparazione tra scuole pubbliche e scuole private paritarie; ed anche la terza censura, con cui si evidenzia che, ai sensi della l. n. 62/2000, le scuole private paritarie non possono rifiutare alunni disabili, è finalizzata a prospettare una pressoché completa equiparazione tra i soggetti in questione, cui conseguirebbe l’applicazione di un analogo regime giuridico.
Viene chiarito, dunque, che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010 si riferiscono agli istituti scolastici pubblici; la sentenza n. 80/2010 non può, pertanto, essere applicata tout court anche agli istituti paritari. Né vale in contrario osservare che questi ultimi non possono rifiutare l’iscrizione di alunni disabili: gli istituti privati possono comunque contare su un sistema di finanziamento di natura privata (cioè le rette pagate dalle famiglie degli alunni) che esclude la possibilità di una piena e completa assimilazione degli istituti paritari a quelli pubblici, e che – a parere dei giudici – rende ragionevole il limite imposto dal DM n. 25/2011.

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