Gli atti regolamentari e quelli amministrativi di carattere generale non sono immediatamente impugnabili quando la lesione alla posizione giuridica del soggetto privato non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Viceversa, i suddetti atti sono immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano pertanto carattere di mera applicazione delle norme in esso contemplate.
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