La controversia sottoposta al giudizio della Sezione III del Consiglio di Stato riguarda l’ammissione alla competizione elettorale di tre candidati, e in particolare la regolarità dell’autenticazione delle firme dell’accettazione della candidatura; Le suddette autenticazioni non indicano in alcun modo come sia stato identificato il firmatario. Il collegio di Palazzo Spada ha ritenuto che “tali atti non risultano idonei a comprovare il corretto svolgimento della procedura di identificazione dei soggetti sottoscrittori; rilevato che la terza autenticazione indica genericamente che il firmatario è stato identificato mediante la presentazione di carta di identità, della quale, peraltro, non vengono chiariti il Comune che l’ha rilasciata, gli estremi e la data di scadenza; ritenuto che l’atto, per avere la necessaria fede privilegiata, deve contenere tutti gli elementi necessari, per cui non è ammissibile una sua integrazione mediante richiamo ad altri documenti; ritenuto che il suddetto principio si attaglia con particolare evidenza al caso che ora occupa, nel quale l’integrazione dei documenti di cui si tratta consiste in una dichiarazione redatta dal funzionario che ha provveduto all’autentica delle firme in data successiva alla chiusura del procedimento di presentazione delle liste, in tal modo confermando l’incompletezza della stessa autenticazione; rilevato, inoltre, che il contenuto della suddetta dichiarazione è contraddittorio con quanto attestato nella terza autenticazione, in quanto si afferma che l’identificazione del firmatario è avvenuta per conoscenza personale anziché mediante l’esibizione di carta di identità”.
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