Il bando che prevede una data di maturazione dei titoli anteriore alla presentazione della domanda è illegittimo (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 marzo 2016, n. 965)

Con la sentenza in epigrafe, i giudici di Palazzo Spada hanno annullato il bando di corso di specializzazione per Segretari comunali e provinciali 2014 nella parte in cui è previsto che il requisito minimo di anzianità per la partecipazione (2 anni) dovesse essere maturato alla data del 31 agosto 2014 invece che alla data di presentazione della domanda (4 dicembre 2014).
Il Collegio, ribadendo orientamenti ormai consolidati, giunge all’affermazione di un principio interessante: “è illegittimo il bando di concorso che preveda per la presentazione delle domande una data di maturazione dei titoli anteriore a quella di presentazione delle domande”.
In tal modo, infatti, si determina una lesione al principio del favor partecipationis eliminando, dalla partecipazione alla prova, aspiranti candidati in modo illogico e contrario al pubblico interesse, giacché la finalità di ogni procedura concorsuale pubblica è quella di scegliere il candidato migliore nel numero più ampio di partecipanti in possesso dei requisiti che si ritengono necessari per ricoprire il posto messo a concorso. Pertanto, qualsiasi clausola che limiti la partecipazione, chiedendo il possesso dei requisiti in data anteriore al quella prevista dal DPR n. 487/1994 (cioè la data di presentazione delle domande), viola i principi direttamente desumibili dall’art. 97 della Costituzione e va annullata.

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