Il Consiglio di Stato boccia il computo dell’indennità di accompagnamento per i diversamente abili nel nuovo ISEE: non costituisce reddito (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 29 febbraio 2016, n. 842)

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado del TAR Lazio, che aveva bocciato alcune norme del DPCM n. 159/2013, di revisione delle modalità di calcolo dell’ISEE. Il Collegio ha precisato che le indennità di accompagnamento per i soggetti diversamente abili non rientrano in nessuna definizione di reddito accolta dal diritto positivo, poiché difetta la creazione di un valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei fattori della produzione (terra, lavoro, capitale, ecc.) in un dato arco temporale. Tali indennità (o altre forme di risarcimento equipollenti) sono accordate dal sistema di welfare per ristabilire una parità morale e competitiva a favore di soggetti che, a causa di un problema psico-fisico, partono da una situazione di svantaggio rispetto al resto della collettività.
Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, volta a discernere correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, non può compiere l’artificio di qualificare in termini reddituali un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.

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