Il Collegio della quinta sezione del Consiglio di stato ha sancito il principio secondo cui “[…] la verificazione è uno strumento istruttorio che può essere utilizzato al fine di acquisire fatti non desumibili direttamente dai documenti acquisiti al fascicolo di causa ovvero per coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze. In nessun caso la verificazione può essere adoperata quale strumento di valutazione diretta delle doglianze oggetto di ricorso”. Sulla base di tale assunto, il Giudice d’appello ha riformato la sentenza del TAR, che, in primo grado, aveva adoperato in modo scorretto le conclusioni raggiunte dal verificatore, utilizzandolo quale delegato per l’accertamento delle censure di legittimità sottoposte al suo sindacato. Secondo il Consiglio di Stato la sentenza di prime cure è erronea nella misura in cui ha utilizzato quale strumento di accertamento della consistenza dei vizi di legittimità le risultanze della verificazione, invece, di utilizzare l’accertamento dei fatti rilevati dal verificatore quale argomento di propria decisione. In tal modo risulta di difficile decifrazione l’iter argomentativo che ha condotto il Tribunale amministrativo a ritenere sussistenti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
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