Condannato il Ministero dell’Istruzione per aver negato le ore di sostegno ad un bambino autistico (TAR Sicilia, sez. III, sentenza 26.01.2016 n° 219)

Il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità di garantire ai disabili le misure di sostegno necessarie per evitare la fruizione solo nominale del percorso di istruzione.
Pertanto, si ritiene di riconoscere al minore in epigrafe il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, con ogni conseguente obbligo in capo all’Amministrazione resistente fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui si fonda (disabilità grave; necessità di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).
Si è, tra l’altro, affermato che la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1/1 contenuta nel PEI costituisce indice univoco della colpa della pubblica amministrazione e che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore. Si è, pertanto, concluso nel senso che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ..

Redazione Autore