Il successo nelle prove d’esame (successive) dei pubblici concorsi non pone rimedio al mancato superamento dei test preselettivi (Consiglio di stato, sez. V, 05 dicembre 2014, n. 6001)

La sezione V del Consiglio di Stato ha affermato l’indefettibilità del superamento delle prove preselettive nel contesto della procedura concorsuale pubblica al fine dell’ammissione alle fasi successive.
Per cui tali test vengono a costituire un vero e proprio titolo di ammissione alle prove scritte o orali successive, ciò quando l’intera procedura selettiva si articola in fasi progressive e autonome fra loro, caratterizzate da specifiche prove che necessitano tutte di un positivo superamento e utile collocamento in graduatoria per il passaggio a quelle immediatamente conseguenziali.
Pertanto, a nulla vale il richiamo all’applicazione di un possibile criterio di “assorbimento”, in base al quale la mancanza di un esito favorevole in sede di preselezione possa essere rimediata dal positivo espletamento delle (successive) prove scritte ed orali.

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